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		<title><![CDATA[Food Ticket Blog]]></title>
		<link>http://www.foodticket.it/blog/</link>
		<description><![CDATA[Leggi, discussioni, etichettatura, Haccp, tracciabilità ed ogni altro argomento possa essere trattato con l'aiuto di Food Ticket. Nel Blog proporremo articoli di informazione comuni, scioglioeremo dubbi sulla legge della tracciabilità e proporremo metodi per una corretta eticgettatura.]]></description>
		<language>IT</language>
		<lastBuildDate>Fri, 24 Jan 2020 08:35:00 +0100</lastBuildDate>
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			<title><![CDATA[Tracciabilità alimentare]]></title>
			<author><![CDATA[Alberto La Scala]]></author>
			<category domain="http://www.foodticket.it/blog/index.php?category=Etichettatura"><![CDATA[Etichettatura]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000006"><div class="imTAJustify">La tracciabilità dei cibi nasce come uno strumento di <strong>sicurezza alimentare</strong>. &nbsp;La provenienza degli alimenti infatti non rappresenta di per sé un &nbsp;fattore in grado di discriminarne la qualità, quanto piuttosto può &nbsp;essere utilizzata per la gestione di eventuali situazioni problematiche &nbsp;in tema di sicurezza alimentare.</div><div class="imTAJustify"><br></div> <div class="imTAJustify">Il <em><strong>Regolamento </strong></em><em><strong>CE</strong></em><em><strong> n. </strong></em><em><strong>178</strong></em><em><strong> del 2002</strong></em> &nbsp;stabilisce infatti la cosiddetta “procedura di rintracciabilità”, uno &nbsp;strumento che consenta ai consumatori di effettuare scelte consapevoli, &nbsp;definendola infatti come “<em>la possibilità di ricostruire e seguire il &nbsp;percorso di un alimento, di un mangime, di un animale destinato alla &nbsp;produzione alimentare o di una sostanza destinata o atta ad entrare a far parte di un alimento o di un mangime attraverso tutte le fasi della &nbsp;produzione, della trasformazione e della distribuzione</em>”.</div> <div class="imTAJustify">Tra le problematiche affrontate vi è anche l’esigenza di prevenire &nbsp;adulterazioni o contraffazioni di prodotti: un esempio è rappresentato &nbsp;dall’<strong>olio extravergine di oliva</strong>. L’obbligo di &nbsp;specificare in etichetta il luogo di origine della materia prima (olive) e la sede del frantoio tutela il consumatore da eventuali frodi come &nbsp;olio prodotto in Italia da olive straniere, oppure lavorato all’estero &nbsp;da aziende italiane. La tracciabilità in etichetta, in questo caso, &nbsp;consente non solo ai consumatori di scegliere un prodotto al 100% &nbsp;italiano, ma anche alle autorità preposte di controllare che chi si &nbsp;fregia in etichetta delle diciture <strong>DOP</strong>,<strong> IGT </strong>o <strong>IGP</strong> ne abbia effettivamente il diritto.</div> <div class="imTAJustify">Tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti alimentari</div> <div class="imTAJustify">Contrariamente a quanto si possa pensare questi termini non sono &nbsp;esattamente sinonimi, eppure rappresentano due facce della stessa &nbsp;medaglia:</div> <ul> <li><div class="imTAJustify"><em class="fs14lh1-5"><strong>Tracciare</strong></em></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5">sta a significare la capacità di descrivere il percorso di &nbsp;una materia prima o di un lotto di produzione attraverso i passaggi da &nbsp;un’entità commerciale ad un’altra, all’interno della filiera produttiva. &nbsp;In sostanza, al flusso di merci avviene parallelamente un flusso di &nbsp;informazioni, che vengono registrate e conservate ad ogni passaggio.</span></div></li> <li><div class="imTAJustify"><em class="fs14lh1-5"><strong>Rintracciare</strong></em></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5">significa, invece, poter ricostruire all’indietro l’intero &nbsp;percorso di un prodotto: dal suo stato finale sino alle materie prime &nbsp;di partenza.</span></div></li> </ul> <div class="imTAJustify">Tutti i componenti della <strong>filiera alimentare</strong> sono &nbsp;coinvolti nel sistema di tracciabilità, ovvero dalla raccolta del &nbsp;prodotto, passando attraverso trasformatori e distributori, fino &nbsp;all’anello finale: il consumatore. Ciascun passaggio di mano da un componente all’altro deve vedere la <strong>registrazione</strong> degli &nbsp;alimenti o dei prodotti in ingresso, consentendo all’azienda che commercializza il prodotto finito di poter risalire alle materie prime &nbsp;di origine. Un esempio è rappresentato dai <strong>mangimi</strong> utilizzati per l’alimentazione del bestiame; agli animali che verranno &nbsp;successivamente macellati si sarà in grado di ricondurre la tipologia di &nbsp;alimentazione che hanno avuto durante la loro vita.</div><div><br></div> <div class="imTAJustify">L’azienda che commercializza il prodotto finale è obbligata inoltre a “creare” <strong>codici</strong> &nbsp;distintivi per ciascun lotto di produzione che viene immesso sul &nbsp;mercato, contenenti informazioni sulla data di produzione e sugli &nbsp;ingredienti utilizzati; inoltre, l’assegnazione di ciascun <strong>lotto</strong> &nbsp;ai distributori finali (ad esempio i supermercati) viene registrata. In &nbsp;questo modo, nel malaugurato caso in cui lotti di produzione dovessero &nbsp;essere ritirati dal mercato a causa di questioni legate alla sicurezza o alla qualità, il ritiro potrà essere quanto più <strong>tempestivo</strong> ed efficace possibile.</div><div><br></div><div><img class="image-0" src="http://www.foodticket.it/images/tomato-61738_640.jpg"  title="" alt=""/><br></div> <div><span class="fs14lh1-5"><b><span class="cf1">Etichettatura dei prodotti ortofrutticoli</span></b></span></div><div><span class="fs14lh1-5"><b><span class="cf1"><br></span></b></span></div> <div class="imTAJustify">Secondo quanto disposto dall’Unione Europea, i prodotti ortofrutticoli venduti all’ingrosso devono contenere, stampate sugli <strong>imballaggi</strong> e ben visibili, le seguenti informazioni:</div> <ul> <li class="imTAJustify"><em><strong>Identificazione</strong></em>: informazioni sull’imballatore e lo speditore della merce;</li> <li class="imTAJustify"><em><strong>Natura</strong></em> del prodotto: nome e varietà commerciale;</li> <li class="imTAJustify"><em><strong>Paese d’origine</strong></em> del prodotto, eventualmente zona di produzione;</li> <li class="imTAJustify"><em><strong>Caratteristiche commerciali</strong></em>: categoria ed eventuale calibro (diametro massimo e minimo);</li> <li class="imTAJustify"><em><strong>Marchio ufficiale di controllo</strong></em> (facoltativo).</li> </ul> <div class="imTAJustify">Non tutte queste informazioni sono visibili al consumatore, a meno &nbsp;che non si effettuino spese all’ingrosso oppure nei punti vendita dove &nbsp;il prodotto sia ancora contenuto negli imballaggi di trasporto. Presso &nbsp;qualsiasi punto vendita di ortofrutta, comunque, è necessario &nbsp;specificare la <strong>provenienza del prodotto</strong>: basta guardare l’etichetta o i pannelli informativi per capire l’origine della frutta e della verdura che acquistiamo.</div><div><br></div><div><img class="image-1" src="http://www.foodticket.it/images/cows-2641195_640.jpg"  title="" alt=""/><br></div> <div><span class="fs14lh1-5"><b><span class="cf1">Carne bovina e rintracciabilità</span></b></span></div><div><br></div> <div class="imTAJustify">Il sistema di identificazione e rintracciabilità delle carni bovine &nbsp;nel nostro Paese è conforme al Regolamento CE n. 1760 del 2000. &nbsp;Attualmente il sistema di etichettatura è stabilito al D.M. del 25 &nbsp;febbraio 2005 “<em>Linee guida per i controlli sulla etichettatura delle carni bovine</em>”, e riguarda le carni bovine <strong>preincartate</strong> &nbsp;(cioè le confezioni che troviamo nel banco frigo del supermercato). &nbsp;Secondo la legge i prodotti in commercio devono mostrare in modo <strong>trasparente</strong> al consumatore informazioni quali:</div> <ul> <li class="imTAJustify"><em><strong>Codice di riferimento</strong></em> dell’animale;</li> <li class="imTAJustify">“<em><strong>Nato in</strong></em>:” (Paese di nascita dell’animale);</li> <li class="imTAJustify">“<em><strong>Allevato in</strong></em>:” (Paese/i di allevamento ed ingrasso);</li> <li class="imTAJustify">“<em><strong>Macellato in</strong></em>:” (denominazione e sede del macello: “<em>Paese di macellazione</em>” e “<em>N. di approvazione macello</em>”);</li> <li class="imTAJustify">“<em><strong>Sezionato in</strong></em>:” (denominazione e sede del sezionamento: “<em>Paese di sezionamento</em>” e “<em>N. di approvazione</em> <em>laboratorio di sezionamento</em>”).</li> </ul> <div class="imTAJustify">Se anche solo una di queste voci non è specificata nell’etichetta del prodotto, si tratta di un <strong>illecito</strong>, punito dalla legge: i casi vanno denunciati alle autorità competenti.</div> <div class="imTAJustify">Altre informazioni aggiuntive possono essere rappresentate dalla <em>denominazione</em> del punto vendita e relativo codice di identificazione; dal <em>numero di</em> <em>lotto</em> del prodotto; da <em>sede</em> e <em>denominazione</em> della o delle aziende dove sono avvenuti allevamento e ingrasso; da categoria, sesso e razza dell’animale. Il <strong>codice identificativo</strong> dell’animale, in particolare, può essere verificato presso il sito internet dell’<em>Istituto Zooprofilattico Sperimentale </em>(<span class="imUl">http://www.anagrafe.izs.it/</span>) e consente di seguire passo passo la “storia” del bovino destinato alla nostra tavola.</div><div class="imTAJustify"><span class="imTALeft fs14lh1-5">Tutte queste informazioni consentono perciò di ricostruire la </span><strong class="imTALeft fs14lh1-5">filiera</strong><span class="imTALeft fs14lh1-5"> del prodotto, e di effettuare scelte alimentari in piena consapevolezza.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="imTALeft fs14lh1-5"><br></span></div><div class="imTAJustify"><img class="image-2" src="http://www.foodticket.it/images/cock-2522623_640.jpg"  title="" alt=""/><span class="imTALeft fs14lh1-5"><br></span></div> <div><span class="fs14lh1-5"><b><span class="cf1">Le carni avicole</span></b></span></div><div><br></div> <div class="imTAJustify">Ricorderemo tutti l’ondata di panico scoppiata nel 2004, quando sembrava che l’<strong>influenza</strong> <strong>aviaria</strong> &nbsp;H5N1 dovesse mettere a repentaglio l’intera popolazione mondiale. Anche &nbsp;se in realtà si trattò più un cancan mediatico che di un rischio reale &nbsp;per la popolazione italiana, nel 2005 il governo sotto pressione emanò &nbsp;un’Ordinanza Ministeriale (“<em>Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile</em>”) &nbsp;nella quale si specificava l’obbligo di etichettatura del prodotto: non &nbsp;solo delle carni intere e sezionate, ma anche dei prodotti a base di &nbsp;carni avicole (cordon bleu, cotolette, spiedini, ecc.).</div> <div class="imTAJustify">Le informazioni obbligatorie presenti in etichetta devono contenere:</div> <ul> <li class="imTAJustify"><em><strong>Denominazione</strong></em> di vendita (per esempio, “<em>fusi di pollo</em>”) e <em><strong>quantità</strong></em> netta o nominale;</li> <li class="imTAJustify"><em><strong>Origine</strong></em> delle carni (con indicazioni su Paese e provincia di allevamento: per esempio, “<em>Allevato in Italia – PC</em>”);</li> <li class="imTAJustify"><em><strong>Ragione sociale</strong></em> e <em><strong>sede</strong></em> dello stabilimento di produzione;</li> <li class="imTAJustify"><em><strong>Codice</strong></em> dell’allevamento di provenienza;</li> <li class="imTAJustify"><em><strong>Data di macellazione</strong></em> o di sezionamento;</li> <li class="imTAJustify"><em><strong>Codice</strong></em> identificativo del macello o dello stabilimento di lavorazione;</li> <li class="imTAJustify"><em><strong>Lotto di produzione</strong></em>;</li> <li class="imTAJustify">Indicazione del <em><strong>termine</strong></em> preferenziale di consumo</li> </ul> <div><br></div><div><img class="image-3" src="http://www.foodticket.it/images/fish-984299_640.jpg"  title="" alt=""/><br></div><div><span class="fs14lh1-5"><b><span class="cf1">L’etichettatura dei prodotti ittici</span></b></span></div> <div><br></div><div class="imTAJustify">Sono ben due (CE n. 104/2000 e n. 2065/2001) i regolamenti specifici &nbsp;dell’Unione Europea che regolano l’etichettatura dei prodotti ittici <strong>freschi</strong>, &nbsp;recepiti dalla legislazione italiana con il D.M. del 27 marzo 2002. I &nbsp;prodotti esposti in vendita devono riportare sul cartellino indicazioni &nbsp;come:</div> <ul> <li class="imTAJustify"><em><strong>Denominazione commerciale</strong></em> della specie (per esempio, “<em>Orata</em>”): &nbsp;secondo il regolamento europeo, ogni Stato deve essere provvisto di una &nbsp;lista che identifichi in modo univoco le specie ittiche, a prescindere &nbsp;dai nomi legati alle tradizioni locali.</li> <li class="imTAJustify"><em><strong>Denominazione scientifica</strong></em> della specie, (ad esempio, “<em>Sparus aurata</em>”), informazione di tipo facoltativo;</li> <li class="imTAJustify"><em><strong>Metodo di produzione</strong></em> (prodotto “<em>pescato</em>”, “<em>pescato</em> <em>in acque dolci</em>”, “<em>allevato</em>”);</li> <li class="imTAJustify"><em><strong>Zona di cattura</strong></em>: per i prodotti pescati in mare si fa riferimento alle cosiddette “<em>Zone FAO</em>”, consultabili al sito <span class="imUl">http://www.fao.org/fishery/area/search/en</span>; per quelli pescati in acque dolci o allevati è necessario specificare il Paese di origine;</li> <li class="imTAJustify"><em><strong>Bollo sanitario</strong></em>.</li> </ul> <div class="imTAJustify">Per quanto riguarda invece i prodotti ittici <strong>surgelati</strong>, sulla confezione devono essere riportate le seguenti indicazioni, alcune delle quali in comune col pesce fresco:</div> <ul> <li class="imTAJustify"><em><strong>Denominazione</strong></em> commerciale o di vendita, eventuale denominazione scientifica;</li> <li class="imTAJustify"><em><strong>Metodo di produzione</strong></em>;</li> <li class="imTAJustify"><em><strong>Zona di cattura</strong></em>;</li> <li class="imTAJustify"><em><strong>Elenco degli ingredienti</strong></em> e <em><strong>delle specie presenti</strong></em> &nbsp;(singole se il prodotto è monospecifico, oppure l’elenco completo delle &nbsp;specie all’interno, per esempio, delle zuppe di pesce). Se sulla &nbsp;confezione viene messo in particolare rilievo un ingrediente (per &nbsp;esempio: “Preparato per risotti<em> all’astice</em>”), è obbligatorio riportare la percentuale di questo ingrediente sul totale.</li> <li class="imTAJustify"><em><strong>Quantità netta</strong></em> o <em><strong>nominale</strong></em> (nel caso di prodotti preconfezionati);</li> <li class="imTAJustify"><em><strong>Termine minimo di conservazione</strong></em> (la classica dicitura “<em>da consumarsi preferibilmente entro…</em>”);</li> <li class="imTAJustify"><em><strong>Modalità di conservazione</strong></em> del prodotto (temperatura e tipologia di congelatore richiesta), <em><strong>istruzioni</strong></em> per l’uso, avvertenze per la conservazione (“<em>Una volta scongelato, il prodotto non deve essere ricongelato e deve essere conservato in frigorifero per non più di 24 ore</em>”);</li> <li class="imTAJustify">Codice identificativo del <em><strong>lotto di produzione</strong></em>;</li> <li class="imTAJustify">Dicitura e sede del <em><strong>produttore</strong></em> e dello <em><strong>stabilimento</strong></em> di produzione/confezionamento</li> </ul> <div><br></div><div><img class="image-4" src="http://www.foodticket.it/images/eggs-3183410_640.jpg"  title="" alt=""/><br></div><div><span class="fs14lh1-5 cf1"><b>Uova e codici</b></span></div><div><span class="fs14lh1-5"><br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5">Le uova sono fra i prodotti per i quali, sul mercato, il consumatore è in grado di ricavare le informazioni maggiormente </span><strong class="fs14lh1-5">dettagliate</strong><span class="fs14lh1-5">. &nbsp;Esiste infatti l’obbligo di riportare, stampigliato sul guscio, un &nbsp;codice alfanumerico (formato da numeri e lettere) che riporta tutte le &nbsp;informazioni relative a:</span></div><ul> <li class="imTAJustify"><em><strong>Tipologia di allevamento</strong></em> delle galline (<em>uova da agricoltura biologica</em>, <em>da allevamento all’aperto</em>, <em>da allevamento</em> <em>a terra</em> oppure <em>da allevamento in gabbia</em>);</li> <li class="imTAJustify"><em><strong>Paese</strong></em>, <em><strong>comune</strong></em> e <em><strong>provincia</strong></em> di allevamento;</li> <li class="imTAJustify"><em><strong>Codice identificativo</strong></em> dello specifico allevamento di provenienza.</li> </ul> <div class="imTAJustify">Per un approfondimento, si consiglia di consultare la guida relativa a “<em>Come scegliere e conservare le uova</em>”.</div><div><br></div><div><img class="image-5" src="http://www.foodticket.it/images/honey-823614_640.jpg"  title="" alt=""/><br></div> <div><span class="fs14lh1-5 cf1"><b>L’etichettatura del miele</b></span></div><div class="imTAJustify"><br></div> <div class="imTAJustify">La produzione e la commercializzazione del miele sono regolate in &nbsp;Italia dal D.Lgs. n. 179 del 2004, che prevede per legge queste &nbsp;indicazioni obbligatorie in etichetta:</div> <ul> <li class="imTAJustify"><em><strong>Denominazione</strong></em> di vendita (per esempio, “<em>miele millefiori</em>”);</li> <li class="imTAJustify"><em><strong>Quantità netta</strong></em> o <em><strong>nominale</strong></em>;</li> <li class="imTAJustify"><em><strong>Nome</strong></em>, ragione sociale o marchio depositato;</li> <li class="imTAJustify"><em><strong>Sede</strong></em> del produttore, confezionatore o venditore;</li> <li class="imTAJustify"><em><strong>Paese d’origine</strong></em> del prodotto;</li> <li class="imTAJustify">Codice relativo al <em><strong>lotto di produzione</strong></em>;</li> <li class="imTAJustify">Indicazione della data di <em><strong>scadenza</strong></em>.</li> </ul> <div><br></div><div class="imTAJustify">Il Paese (o eventualmente i Paesi) di <strong>origine</strong> del &nbsp;miele, cioè dove è avvenuta la sua raccolta, devono essere chiaramente indicati. Questo obbligo nasce infatti dalla commercializzazione diffusa &nbsp;e fraudolenta, antecedente alla legge, di prodotti denominati come “<em>miele italiano</em>” &nbsp;ma realizzati con materie prime provenienti dall’estero. I prodotti che &nbsp;perciò contengono mieli esteri devono essere così denominati, a seconda &nbsp;dell’origine: “<em>Miscela di mieli originari della CE</em>”, “<em>Miscela di mieli non originari della CE</em>” oppure “<em>Miscela di mieli originari e non originari della CE</em>”, senza però che sussista l’obbligo di specificare in etichetta i Paesi di provenienza.</div><div class="imTAJustify"><br></div> <div class="imTAJustify"><span class="imUl fs14lh1-5"><b>Assolutamente vietate sulle confezioni sono invece frasi o slogan che richiamano ad ipotetici effetti positivi</b></span>, terapeutici o <strong>curativi</strong> del prodotto, attribuendogli caratteristiche che esso non possiede, “imbrogliando” perciò il consumatore.</div><div><br></div><div><img class="image-6" src="http://www.foodticket.it/images/olive-oil-968657_640.jpg"  title="" alt=""/><br></div> <div><span class="fs14lh1-5"><b><span class="cf1">L’etichettatura dell’olio di oliva</span></b></span></div><div><br></div> <div class="imTAJustify">In Italia le disposizioni sull’etichettatura di origine degli oli &nbsp;sono contenute nel D.M. 9 ottobre 2007, che riguarda però esclusivamente &nbsp;gli oli d’oliva <strong>vergini</strong> ed <strong>extravergini</strong>. &nbsp;E gli altri oli? Essendo considerati prodotti di qualità inferiore, si è &nbsp;deciso di chiudere un occhio sulla provenienza degli stessi e delle &nbsp;olive utilizzate. Per gli oli di categoria superiore, avendo <strong>costi</strong> notevolmente maggiori, si è ritenuto invece che il consumatore avesse &nbsp;il diritto di conoscerne la zona di raccolta e di produzione.</div> <div class="imTAJustify">In etichetta, perciò, nel caso di oli vergini o extravergini di oliva devono obbligatoriamente essere indicati il <strong>Paese </strong>(o Paesi) <strong>di raccolta</strong>, <strong>coltivazione</strong> e <strong>molitura</strong> &nbsp;delle olive. Questi stati possono appartenere all’Unione Europea o a &nbsp;Paesi extraeuropei, e tutti devono essere elencati chiaramente in &nbsp;etichetta in ordine decrescente a seconda delle quantità utilizzate</div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5">Se le olive sono state coltivate in un Paese </span><strong class="fs14lh1-5">diverso</strong><span class="fs14lh1-5"> da quello di </span><strong class="fs14lh1-5">molitura</strong><span class="fs14lh1-5">, in etichetta vanno riportate obbligatoriamente la dicitura “</span><em class="fs14lh1-5">Olio estratto in [Paese dove è situato il frantoio] da olive coltivate in [Paese o Paesi di coltivazione delle olive]</em><span class="fs14lh1-5">”.</span></div> <div class="imTAJustify">Per quanto riguarda i prodotti italiani, solo gli oli a denominazione protetta (<strong>DOP</strong>,<strong> IGT</strong>, <strong>IGP</strong>) possono riportare in etichetta la zona geografica di coltivazione o dove è situato il frantoio.</div><div><br></div><div><img class="image-7" src="http://www.foodticket.it/images/milk-2474993_640.jpg"  title="" alt=""/><br></div> <div><span class="fs14lh1-5 cf1"><b>La provenienza del latte fresco</b></span></div><div><br></div> <div class="imTAJustify">Secondo la normativa vigente nel nostro Paese, è obbligatorio &nbsp;specificare il luogo di origine e provenienza dei soli prodotti appartenenti alle categorie “<strong>latte fresco pastorizzato</strong>” e “<strong>latte fresco pastorizzato di alta qualità</strong>”.</div> <div class="imTAJustify">Tutti gli altri prodotti lattiero caseari, come latte a lunga conservazione, yogurt o formaggi sono infatti <strong>esenti</strong> &nbsp;da questo obbligo, e la denominazione della provenienza viene indicata &nbsp;sulla confezione solo su base volontaria. Ciò significa che i <strong>3.5 milioni di litri</strong> di latte e derivati come cagliate, caseina, prodotti semilavorati (<em>Fonte: Coldiretti</em>) &nbsp;che ogni giorno attraversano le nostre frontiere possono impunemente &nbsp;entrare a far parte dei prodotti che quotidianamente consumiamo, &nbsp;mettendo a rischio il <em>vero</em> <em>Made in Italy</em>. Questa è una &nbsp;gravissima carenza dal punto di vista normativo: non ci sono garanzie &nbsp;per il consumatore che compra questi alimenti, e lo scandalo delle &nbsp;“mozzarelle blu” scoppiato di recente è solo l’ultimo dei casi di prodotti di provenienza estera di pessima qualità, se non nocivi alla &nbsp;salute.</div> <div class="imTAJustify">Il consiglio è naturalmente preferire il <strong>latte fresco</strong> e, se possibile, anche latticini e derivati di produttori <strong>locali</strong>. &nbsp;Oltre ad essere di qualità sicura e controllata, si eviterà di &nbsp;finanziare la concorrenza sleale di prodotti esteri a basso costo che &nbsp;mettono a repentaglio la sopravvivenza degli allevatori italiani.</div><div><br></div><div><img class="image-9" src="http://www.foodticket.it/images/tomato-paste.jpg"  title="" alt=""/><br></div> <div><span class="fs14lh1-5"><b><span class="cf1">La rintracciabilità della passata di pomodoro</span></b></span></div><div><br></div> <div class="imTAJustify">Il D.M. del 17/02/2007 impone che sull’etichetta sia indicata la <strong>zona di coltivazione</strong> dei pomodori utilizzati per la produzione di passata; per “passata di pomodoro”, ricordiamolo, la legge intende il “<em><strong>prodotto ottenuto dalla spremitura diretta del pomodoro fresco</strong></em>”, escludendo perciò quelle conserve prodotte a partire da concentrato di pomodoro reidratato.</div> <div class="imTAJustify">Sulle confezioni perciò deve essere indicata la <strong>zona di coltivazione del pomodoro fresco </strong><strong>che &nbsp;è stato utilizzato come ingrediente della passata, permettendo quindi &nbsp;al consumatore di tutelarsi contro i rischi di frode e sofisticazione, &nbsp;ma anche consentendo di “proteggere” il settore italiano &nbsp;dall’aggressività dei prodotti esteri a basso costo.</strong></div><div class="imTAJustify"><strong class="fs14lh1-5">Sulla carta è un provvedimento efficace, ma nella pratica ha delle </strong><strong class="fs14lh1-5">falle</strong><strong class="fs14lh1-5"> enormi. Sono esentati dall’obbligo della dichiarazione di origine, infatti, tutti i prodotti dell’industria conserviera </strong><strong class="fs14lh1-5">diversi</strong><strong class="fs14lh1-5"> &nbsp;dalla passata, come preparati per sugo, concentrati di pomodoro, ecc.. &nbsp;Sono molte le associazioni di consumatori e di produttori che lottano &nbsp;per un’etichettatura obbligatoria anche per questi altri prodotti, ma la &nbsp;battaglia è tuttora in corso.</strong></div> <div class="imTAJustify">Infine, una raccomandazione. Spesso la pubblicità è ingannevole, e tende a promuovere la <strong>polpa</strong> <strong>di pomodoro</strong> &nbsp;come un prodotto di maggior qualità rispetto alla passata. Si può &nbsp;essere attratti nell’acquisto dalla presenza pomodoro in pezzi mentre, per quanto riguarda la passata, spesso si pensa “chissà cosa ci finisce &nbsp;dentro”; eppure, mentre per la passata esiste la definizione chiara e &nbsp;univoca della legge, è dentro alla polpa non si hanno certezze di cosa &nbsp;ci finisca. Al momento, infatti, in Italia non esistono disciplinari per &nbsp;la produzione di questa conserva, che può essere ricavata anche da &nbsp;materia prima <strong>congelata</strong>. E, ovviamente, <strong>estera</strong>: basti pensare che nel 2009 sono stati importati ben 82mila tonnellate di pomodoro proveniente dalla <strong>Cina</strong>.</div><div><br></div><div><img class="image-10" src="http://www.foodticket.it/images/modified-1744952_640.jpg"  title="" alt=""/><br></div> <div><span class="fs14lh1-5"><b><span class="cf1">Gli OGM (Organismi Geneticamente Modificati) e la loro etichettatura</span></b></span></div><div><br></div> <div class="imTAJustify">L’Unione Europea ha emanato nel 2003 un regolamento (n. 1830) che &nbsp;contiene le disposizioni necessarie a garantire la tracciabilità e &nbsp;l’etichettatura degli OGM: non solo quella degli <strong>organismi</strong> tal quali, ma anche dei <strong>mangimi</strong> e degli <strong>alimenti</strong> ottenuti a partire da OGM.</div> <div class="imTAJustify">In etichetta perciò i produttori sono obbligati a specificare che i prodotti commercializzati <strong>sono</strong> <strong>OGM</strong>, oppure <strong>ne contengono</strong>; al di sotto di questa dicitura deve essere riportato il <strong>codice</strong> alfanumerico corrispondente a questi OGM. Vale la pena infatti ricordare che esistono degli OGM il cui utilizzo è <strong>autorizzato</strong> &nbsp;dall’Unione Europea, e a ciascuno dei quali è stato assegnato un codice &nbsp;univoco allo scopo di sorvegliare i suoi potenziali effetti sulla &nbsp;salute umana e sull’ambiente. Al momento dell’acquisto, sbagliarsi è &nbsp;impossibile: la dicitura “<em><strong>Questo prodotto contiene organismi geneticamente modificati</strong></em>”o “<em><strong>Questo prodotto contiene [nome dell’organismo]</strong></em>” deve essere ben visibile sulla confezione; sono altrettanto ben visibili i bollini che indicano invece i prodotti “<strong>OGM</strong> <strong>free</strong>”.</div> <div class="imTAJustify">Esiste tuttavia la possibilità che degli OGM siano <strong>accidentalmente</strong> &nbsp;presenti negli alimenti: se ciò non è dovuto alla volontà del produttore, ma è dovuto a questioni tecniche inevitabili, esiste &nbsp;l’esenzione di dichiarare in etichetta la presenza di tracce di OGM &nbsp;inferiori allo <strong>0.9%</strong> del prodotto. Cosa significa questo? Che la sicurezza al 100% di consumare alimenti senza OGM non c’è mai…</div><div class="imTAJustify"><br></div> <div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5"><b><span class="cf1">I problemi ancora da risolvere</span></b></span></div> <div class="imTAJustify">Mentre per prodotti ortofrutticoli, uova, miele, carne bovina e &nbsp;pollame, latte fresco, prodotti ittici, passata di pomodoro ed olio extravergine di oliva esistono obblighi di dichiarare l’origine, ancora &nbsp;oggi non è stata regolamentata l’etichettatura trasparente di altri &nbsp;prodotti come carne <strong>caprina</strong>, <strong>ovina</strong>, di <strong>coniglio, suina </strong>e tutti i loro derivati. Anche per altri prodotti come <strong>latte</strong> a lunga conservazione, <strong>formaggi </strong>(non DOP), <strong>pasta</strong>,<strong> pane</strong> e <strong>conserve vegetali</strong> &nbsp;(frutta e verdura trasformata, derivati del pomodoro diversi dalla &nbsp;passata) non esiste un obbligo vero e proprio, e la presenza di una &nbsp;denominazione di origine del prodotto è esclusivamente frutto di una &nbsp;scelta volontaria delle aziende che lo commercializzano.</div> <div class="imTAJustify">Dal punto di vista <strong>legislativo</strong>, pertanto, ancora &nbsp;molto si può e si deve fare per tutelare al meglio il consumatore. E non &nbsp;è tanto difficile immaginare che, con un po’ di sforzo e di volontà, si &nbsp;possano ottenere questi risultati: basti pensare all’etichettatura delle carni aviarie, la cui approvazione è avvenuta a tempo record.</div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5">Un consiglio è quello di prediligere i prodotti di quelle aziende che volutamente scelgono la strada della </span><strong class="fs14lh1-5">trasparenza</strong><span class="fs14lh1-5"> &nbsp;e, anche se non obbligati dalla legge, riportano in etichetta tutte le &nbsp;informazioni necessarie per la rintracciabilità. In questo modo si privilegiano sistemi produttivi certificati e di </span><strong class="fs14lh1-5">qualità</strong><span class="fs14lh1-5">, che sono in grado quindi di garantire prodotti sicuri e dall’origine controllata.</span></div></div><a href="https://youtu.be/18zDmnnPMXA">https://youtu.be/18zDmnnPMXA</a>]]></description>
			<pubDate>Fri, 24 Jan 2020 07:35:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Etichettatura alimentare]]></title>
			<author><![CDATA[Alberto La Scala]]></author>
			<category domain="http://www.foodticket.it/blog/index.php?category=Etichettatura"><![CDATA[Etichettatura]]></category>
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			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000004"><div class="imTAJustify"><em><b><span class="cf1">Etichette alimentari</span></b></em><br>L'etichetta &nbsp;alimentare, per permettere al consumatore di accedere facilmente alle &nbsp;informazioni sul prodotto che sta acquistando, deve essere: </div> <ul> <li><em>chiara</em></li> <li><em>leggibile</em></li> <li><em>comprensibile</em></li> <li><em>indelebile</em> (non deve cancellarsi)</li> </ul> <div>non deve:</div> <ul> <li><em>indurre in errore i destinatari</em></li> <li><em>attribuire proprietà di guarigione o prevenzione di malattie</em> &nbsp;</li> </ul> <div class="imTAJustify">La conoscenza delle &nbsp;caratteristiche del prodotto acquistato permetterà al consumatore di &nbsp;utilizzarlo nel modo corretto e nei tempi utili, di sapere da dove &nbsp;arrivi e dove sia stato confezionato, aspetto particolarmente utile in &nbsp;caso di emergenze alimentari, e di avere informazioni sulla composizione &nbsp;sugli ingredienti e sulle proprietà nutrizionali.</div> <div class="imTAJustify">Accanto al nome del &nbsp;prodotto, l’etichetta deve fornire informazioni relative alle sue &nbsp;condizioni fisiche o al trattamento specifico che ha subito (prodotto in &nbsp;polvere, congelato, concentrato, affumicato, ecc.).</div><div class="imTAJustify"><br></div> <div class="imTAJustify"><em><b><span class="cf1">Informazioni contenute nell’etichetta alimentare</span><br></b></em>In base al regolamento UE n.1169/2011 le informazioni obbligatorie sono:</div> <ul> <li><em>la marca</em>, la denominazione di &nbsp;vendita (nome che identifica il prodotto), la sede dello stabilimento di &nbsp;produzione o di confezionamento e il luogo di origine o di provenienza &nbsp;del prodotto</li> <li><em>l’elenco degli ingredienti</em>, cominciando da quelli presenti in maggiore quantità &nbsp;</li> <li><em>il termine minimo di conservazione</em> (<em>da consumarsi preferibilmente entro</em>) e, nel caso di prodotti molto deperibili, la data di scadenza (<em>da consumarsi entro</em>)</li> <li><em>la quantità netta del prodotto</em> &nbsp;(vale a dire senza il peso della confezione); &nbsp;nei prodotti conservati &nbsp;in un liquido, deve essere indicato anche il peso sgocciolato</li> <li><em>la</em> &nbsp;<em>partita</em> &nbsp;(il &nbsp;lotto), che indica l’insieme di tutte le confezioni di un determinato &nbsp;prodotto alimentare, prodotte, fabbricate o confezionate in circostanze &nbsp;praticamente identiche</li> <li><em>la modalità di conservazione e di utilizzazione </em></li> <li><em>le caratteristiche nutrizionali</em> sotto forma di tabella</li> </ul> <div class="imTAJustify">Alcune delle &nbsp;innovazioni apportate dal regolamento del 2011 sono state necessarie per &nbsp;far fronte ad alcuni problemi di salute pubblica.</div> <div class="imTAJustify">Per quanto riguarda la dicitura <em>oli e grassi vegetali</em> l’indicazione generica della categoria non è più sufficiente; le indicazioni relative ai grassi devono specificare la natura degli oli e grassi utilizzati (es. olio di palma, di &nbsp;cocco, di soia, di colza). Nel caso di miscele di oli va utilizzata la dicitura <em>in proporzione variabile</em> accompagnata dall'elenco dei vari oli componenti la miscela (es. olio di palma, olio di cocco, grassi idrogenati ecc.).</div> <div class="imTAJustify">Una delle novità più rilevanti riguarda l’obbligo dell’indicazione delle sostanze che possono dare allergia &nbsp;(allergeni) evidenziandone il nome con un carattere di stampa diverso &nbsp;per dimensioni, stile o colore, da quello utilizzato per gli altri &nbsp;ingredienti, in modo da renderlo rapidamente visibile. L’obiettivo è di &nbsp;permettere al consumatore di essere informato di tutte le sostanze &nbsp;allergeniche presenti nell'alimento, sotto forma di ingredienti, &nbsp;additivi, aromi, coadiuvanti tecnologici o altro, che potrebbero causare &nbsp;allergie, ipersensibilità o intolleranze alimentari. Nel caso del latte e dei prodotti a base di latte (incluso il lattosio) per esempio, sarà evidenziata la parola “latte”, e non lo specifico allergene (es., “proteine del latte”).</div> <div class="imTAJustify">Per la tutela e per la &nbsp;sicurezza del consumatore, gli alimenti preconfezionati possono essere &nbsp;commercializzati solo se accompagnati dall’indicazione della produzione &nbsp;da cui provengono (partita). Quest’ultima è costituita da un codice &nbsp;cosiddetto <em>alfanumerico</em>, vale a dire formato da lettere e &nbsp;numeri, che indica senza possibilità di errore il lotto di appartenenza &nbsp;della derrata alimentare, in modo da poterla rintracciare e da seguire &nbsp;il percorso degli alimenti “dai campi alla tavola”. Grazie &nbsp;all’indicazione della <em>partita </em>è possibile rintracciare &nbsp;tempestivamente il prodotto in caso di problemi, in modo da poter &nbsp;intervenire immediatamente con azioni correttive, ritiri o richiami dal &nbsp;mercato.</div><div class="imTAJustify"><br></div> <div class="imTAJustify">L’art. 9 del regolamento introduce l’obbligo di fornire a tutti gli alimenti preconfezionati una <em>etichettatura nutrizionale </em>con &nbsp;le indicazioni delle calorie (valore energetico) e della quantità di &nbsp;alcune sostanze nutritive, espresse per 100 grammi (g) o per 100 &nbsp;millilitri (ml) o per porzione.</div> <div class="imTAJustify">L’obbligo della &nbsp;dichiarazione nutrizionale riguarda tutti i prodotti alimentari &nbsp;confezionati tranne alcune categorie di alimenti soggette a proprie &nbsp;regole in materia di etichettatura, come gli integratori alimentari, le acque minerali naturali, gli alimenti destinati ad una alimentazione particolare.</div></div><a href="https://youtu.be/pqpaat2cuek">https://youtu.be/pqpaat2cuek</a>]]></description>
			<pubDate>Fri, 24 Jan 2020 07:03:00 GMT</pubDate>
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