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Etichettatura alimentare

FoodTicket 4
Pubblicato da Alberto La Scala in Etichettatura · 24 Gennaio 2020
Tags: etichettealimentari
Etichette alimentari
L'etichetta  alimentare, per permettere al consumatore di accedere facilmente alle  informazioni sul prodotto che sta acquistando, deve essere:
  • chiara
  • leggibile
  • comprensibile
  • indelebile (non deve cancellarsi)
non deve:
  • indurre in errore i destinatari
  • attribuire proprietà di guarigione o prevenzione di malattie  
La conoscenza delle  caratteristiche del prodotto acquistato permetterà al consumatore di  utilizzarlo nel modo corretto e nei tempi utili, di sapere da dove  arrivi e dove sia stato confezionato, aspetto particolarmente utile in  caso di emergenze alimentari, e di avere informazioni sulla composizione  sugli ingredienti e sulle proprietà nutrizionali.
Accanto al nome del  prodotto, l’etichetta deve fornire informazioni relative alle sue  condizioni fisiche o al trattamento specifico che ha subito (prodotto in  polvere, congelato, concentrato, affumicato, ecc.).

Informazioni contenute nell’etichetta alimentare
In base al regolamento UE n.1169/2011 le informazioni obbligatorie sono:
  • la marca, la denominazione di  vendita (nome che identifica il prodotto), la sede dello stabilimento di  produzione o di confezionamento e il luogo di origine o di provenienza  del prodotto
  • l’elenco degli ingredienti, cominciando da quelli presenti in maggiore quantità  
  • il termine minimo di conservazione (da consumarsi preferibilmente entro) e, nel caso di prodotti molto deperibili, la data di scadenza (da consumarsi entro)
  • la quantità netta del prodotto  (vale a dire senza il peso della confezione);  nei prodotti conservati  in un liquido, deve essere indicato anche il peso sgocciolato
  • la  partita  (il  lotto), che indica l’insieme di tutte le confezioni di un determinato  prodotto alimentare, prodotte, fabbricate o confezionate in circostanze  praticamente identiche
  • la modalità di conservazione e di utilizzazione
  • le caratteristiche nutrizionali sotto forma di tabella
Alcune delle  innovazioni apportate dal regolamento del 2011 sono state necessarie per  far fronte ad alcuni problemi di salute pubblica.
Per quanto riguarda la dicitura oli e grassi vegetali l’indicazione generica della categoria non è più sufficiente; le indicazioni relative ai grassi devono specificare la natura degli oli e grassi utilizzati (es. olio di palma, di  cocco, di soia, di colza). Nel caso di miscele di oli va utilizzata la dicitura in proporzione variabile accompagnata dall'elenco dei vari oli componenti la miscela (es. olio di palma, olio di cocco, grassi idrogenati ecc.).
Una delle novità più rilevanti riguarda l’obbligo dell’indicazione delle sostanze che possono dare allergia  (allergeni) evidenziandone il nome con un carattere di stampa diverso  per dimensioni, stile o colore, da quello utilizzato per gli altri  ingredienti, in modo da renderlo rapidamente visibile. L’obiettivo è di  permettere al consumatore di essere informato di tutte le sostanze  allergeniche presenti nell'alimento, sotto forma di ingredienti,  additivi, aromi, coadiuvanti tecnologici o altro, che potrebbero causare  allergie, ipersensibilità o intolleranze alimentari. Nel caso del latte e dei prodotti a base di latte (incluso il lattosio) per esempio, sarà evidenziata la parola “latte”, e non lo specifico allergene (es., “proteine del latte”).
Per la tutela e per la  sicurezza del consumatore, gli alimenti preconfezionati possono essere  commercializzati solo se accompagnati dall’indicazione della produzione  da cui provengono (partita). Quest’ultima è costituita da un codice  cosiddetto alfanumerico, vale a dire formato da lettere e  numeri, che indica senza possibilità di errore il lotto di appartenenza  della derrata alimentare, in modo da poterla rintracciare e da seguire  il percorso degli alimenti “dai campi alla tavola”. Grazie  all’indicazione della partita è possibile rintracciare  tempestivamente il prodotto in caso di problemi, in modo da poter  intervenire immediatamente con azioni correttive, ritiri o richiami dal  mercato.

L’art. 9 del regolamento introduce l’obbligo di fornire a tutti gli alimenti preconfezionati una etichettatura nutrizionale con  le indicazioni delle calorie (valore energetico) e della quantità di  alcune sostanze nutritive, espresse per 100 grammi (g) o per 100  millilitri (ml) o per porzione.
L’obbligo della  dichiarazione nutrizionale riguarda tutti i prodotti alimentari  confezionati tranne alcune categorie di alimenti soggette a proprie  regole in materia di etichettatura, come gli integratori alimentari, le acque minerali naturali, gli alimenti destinati ad una alimentazione particolare.



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