Etichettatura alimentare
Etichette alimentari
L'etichetta alimentare, per permettere al consumatore di accedere facilmente alle informazioni sul prodotto che sta acquistando, deve essere:
L'etichetta alimentare, per permettere al consumatore di accedere facilmente alle informazioni sul prodotto che sta acquistando, deve essere:
- chiara
- leggibile
- comprensibile
- indelebile (non deve cancellarsi)
non deve:
- indurre in errore i destinatari
- attribuire proprietà di guarigione o prevenzione di malattie
La conoscenza delle caratteristiche del prodotto acquistato permetterà al consumatore di utilizzarlo nel modo corretto e nei tempi utili, di sapere da dove arrivi e dove sia stato confezionato, aspetto particolarmente utile in caso di emergenze alimentari, e di avere informazioni sulla composizione sugli ingredienti e sulle proprietà nutrizionali.
Accanto al nome del prodotto, l’etichetta deve fornire informazioni relative alle sue condizioni fisiche o al trattamento specifico che ha subito (prodotto in polvere, congelato, concentrato, affumicato, ecc.).
Informazioni contenute nell’etichetta alimentare
In base al regolamento UE n.1169/2011 le informazioni obbligatorie sono:
In base al regolamento UE n.1169/2011 le informazioni obbligatorie sono:
- la marca, la denominazione di vendita (nome che identifica il prodotto), la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento e il luogo di origine o di provenienza del prodotto
- l’elenco degli ingredienti, cominciando da quelli presenti in maggiore quantità
- il termine minimo di conservazione (da consumarsi preferibilmente entro) e, nel caso di prodotti molto deperibili, la data di scadenza (da consumarsi entro)
- la quantità netta del prodotto (vale a dire senza il peso della confezione); nei prodotti conservati in un liquido, deve essere indicato anche il peso sgocciolato
- la partita (il lotto), che indica l’insieme di tutte le confezioni di un determinato prodotto alimentare, prodotte, fabbricate o confezionate in circostanze praticamente identiche
- la modalità di conservazione e di utilizzazione
- le caratteristiche nutrizionali sotto forma di tabella
Alcune delle innovazioni apportate dal regolamento del 2011 sono state necessarie per far fronte ad alcuni problemi di salute pubblica.
Per quanto riguarda la dicitura oli e grassi vegetali l’indicazione generica della categoria non è più sufficiente; le indicazioni relative ai grassi devono specificare la natura degli oli e grassi utilizzati (es. olio di palma, di cocco, di soia, di colza). Nel caso di miscele di oli va utilizzata la dicitura in proporzione variabile accompagnata dall'elenco dei vari oli componenti la miscela (es. olio di palma, olio di cocco, grassi idrogenati ecc.).
Una delle novità più rilevanti riguarda l’obbligo dell’indicazione delle sostanze che possono dare allergia (allergeni) evidenziandone il nome con un carattere di stampa diverso per dimensioni, stile o colore, da quello utilizzato per gli altri ingredienti, in modo da renderlo rapidamente visibile. L’obiettivo è di permettere al consumatore di essere informato di tutte le sostanze allergeniche presenti nell'alimento, sotto forma di ingredienti, additivi, aromi, coadiuvanti tecnologici o altro, che potrebbero causare allergie, ipersensibilità o intolleranze alimentari. Nel caso del latte e dei prodotti a base di latte (incluso il lattosio) per esempio, sarà evidenziata la parola “latte”, e non lo specifico allergene (es., “proteine del latte”).
Per la tutela e per la sicurezza del consumatore, gli alimenti preconfezionati possono essere commercializzati solo se accompagnati dall’indicazione della produzione da cui provengono (partita). Quest’ultima è costituita da un codice cosiddetto alfanumerico, vale a dire formato da lettere e numeri, che indica senza possibilità di errore il lotto di appartenenza della derrata alimentare, in modo da poterla rintracciare e da seguire il percorso degli alimenti “dai campi alla tavola”. Grazie all’indicazione della partita è possibile rintracciare tempestivamente il prodotto in caso di problemi, in modo da poter intervenire immediatamente con azioni correttive, ritiri o richiami dal mercato.
L’art. 9 del regolamento introduce l’obbligo di fornire a tutti gli alimenti preconfezionati una etichettatura nutrizionale con le indicazioni delle calorie (valore energetico) e della quantità di alcune sostanze nutritive, espresse per 100 grammi (g) o per 100 millilitri (ml) o per porzione.
L’obbligo della dichiarazione nutrizionale riguarda tutti i prodotti alimentari confezionati tranne alcune categorie di alimenti soggette a proprie regole in materia di etichettatura, come gli integratori alimentari, le acque minerali naturali, gli alimenti destinati ad una alimentazione particolare.
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